Le forme di previdenza integrativa
Le forme di previdenza integrativa: cosa sono?
L’integrazione pensionistica si può realizzare sottoscrivendo una forma di previdenza integrativa, cioè una modalità di gestione dei tuoi risparmi finalizzata alla costruzione di un capitale che ti permetterà di ottenere una pensione che si aggiunge a quella obbligatoria, quando maturerai l’età pensionabile secondo i requisiti previsti per Legge.Quali forme di previdenza integrativa è possibile sottoscrivere?
A seconda della tua tipologia di lavoro, hai a disposizione diverse opzioni per costruire la tua previdenza integrativa e aumentare le possibilità di avere le risorse che ti serviranno per vivere con serenità la tua vecchiaia, integrando il sistema pensionistico obbligatorio (pensione di base).
La pensione di base è quella erogata dagli Enti di previdenza obbligatoria (ad esempio, l’Inps e le Casse di previdenza dei liberi professionisti) ed è alimentata dal versamento dei contributi che vengono trattenuti dalla tua busta paga e che confluiscono nel Fondo pensione Lavoratori dipendenti dell’Inps -se sei un lavoratore dipendente- o che versi nella Gestione Separata dell’INPS -se sei un lavoratore autonomo- o nella tua Cassa di previdenza se sei un libero professionista. Le forme di previdenza integrativa che puoi sottoscrivere sono i fondi pensione negoziali o chiusi, i fondi pensione aperti e i piani individuali pensionistici (PIP):
- FONDI PENSIONE NEGOZIALI O CHIUSI (FORME COLLETTIVE). I tuoi risparmi vengono investiti in fondi pensione a cui puoi aderire perché fai parte di una determinata collettività individuata dalla contrattazione collettiva nazionale, aziendale o territoriale. Se sei lavoratore dipendente del settore privato, la contribuzione viene stabilita in sede di contrattazione collettiva.
- FONDI PENSIONE APERTI AD ADESIONE INDIVIDUALE O COLLETTIVA. I tuoi risparmi vengono investiti in fondi pensione aperti istituiti da banche, società di gestione del risparmio, imprese d’investimento e anche imprese di assicurazione, a cui puoi aderire individualmente, oppure, se sei un lavoratore subordinato del settore privato, sulla base di un contratto/accordo collettivo. In questo caso, a seconda del tuo contratto aziendale di riferimento, puoi versare il TFR che maturi ed il tuo datore di lavoro contribuisce con un proprio versamento. Anche in caso di adesione individuale puoi versare il TFR, ma, in questo caso, il tuo datore di lavoro non è tenuto a versare il contributo, ma può decidere di contribuire su base volontaria.
- PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI (PIP). Sono forme pensionistiche complementari istituite da imprese di assicurazione, alle quali puoi aderire liberamente, ma solo su base individuale tramite la tua banca o direttamente con l’impresa di assicurazione che ha istituito il PIP.
Prestazione pensionistica - Come viene calcolata la rendita generata da una forma di previdenza integrativa?
L’ammontare della tua posizione individuale al momento in cui andrai in pensione, dipende:
- dagli importi periodici che avrai versato;
- dalla durata del periodo di contribuzione (più anni versi e più contributi accumuli);
- dagli eventuali rendimenti che potrai ottenere dall’investimento dei tuoi contributi sui mercati finanziari.
A questo risultato andranno sottratti i costi di gestione dovuti durante il periodo di contribuzione e le tasse sugli eventuali rendimenti ottenuti.
Al raggiungimento dei requisiti per la pensione obbligatoria e a condizione che tu abbia almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, puoi riscuotere il capitale che hai accumulato, trasformando la tua posizione individuale sotto forma di rendita e ricevendo così la tua pensione complementare per tutta la vita. La distribuzione nel tempo del capitale accumulato attraverso la rendita, ti consentirà di regolare meglio le spese in relazione ai tuoi bisogni.
L’importo della rendita che costituirà la tua pensione complementare si ottiene applicando alla tua posizione individuale accumulata un coefficiente di trasformazione, che dipende da:
- la speranza di vita, ovvero la vita media attesa dopo il pensionamento;
- il tasso tecnico, cioè il tasso di rendimento minimo garantito al momento della determinazione della rendita;
- i costi applicati.
Puoi scegliere tra diverse forme di rendita:
- Vitalizia: la ricevi per tutta la vita dal momento in cui vai in pensione
- Differita: la ricevi da un certo momento in poi per tutta la vita
- Associata a una copertura long-term care: la cifra che ricevi aumenta in caso di non autosufficienza.
Puoi anche valutare di assicurare in caso di decesso l’erogazione della rendita (rendita reversibile) o del capitale residuo a un soggetto da te designato (beneficiario), per essere certi di ottenerla qualunque cosa accada.
La rendita ti verrà erogata dal soggetto istitutore della forma pensionistica complementare. Puoi anche trasferire la tua posizione individuale presso un’altra forma pensionistica complementare.
È possibile ottenere la prestazione sotto forma di capitale e non di rendita?
Al momento dell’età pensionabile puoi scegliere di trasformare la tua posizione individuale non in rendita ma in capitale, con le seguenti limitazioni, previste per Legge:
- puoi ottenere fino a un massimo del 50% del capitale accumulato in un’unica soluzione e il restante in rendita;
- puoi ottenere il 100% del capitale accumulato in un’unica soluzione, se la conversione in rendita del 70% del montante finale risulta inferiore alla metà dell’importo annuo dell’assegno sociale.
In quali casi è previsto il riscatto della previdenza integrativa?
La previdenza integrativa è una forma di investimento pensata per garantirti un reddito aggiuntivo quando andrai in pensione, in modo da integrare l’importo della pensione di base con un’entrata in più per aumentare le probabilità di avere le risorse economiche necessarie durante la vecchiaia. Tuttavia, la Legge prevede alcune forme di flessibilità che ti permettono di riscattare (totalmente o parzialmente) la tua posizione individuale.
- Puoi riscattarla completamente nel caso di una sopravvenuta invalidità permanente o inoccupazione superiore ai 48 mesi, per dimissioni o licenziamento
- Puoi riscattarla fino al 50%, se sei inoccupato da almeno 12 mesi (e non oltre 48) o nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso a soluzioni di mobilità o cassa integrazione, ordinaria o straordinaria (per almeno 12 mesi a zero ore)
La somma che prelevi come riscatto riduce la tua posizione individuale e, quindi, ciò di cui potrai disporre al momento del pensionamento. È importante tenerlo a mente considerando la finalità di questa forma di investimento, che è pensata per ottenere una rendita integrativa quando andrai in pensione. Considera il riscatto non come soluzione ma come “ultima possibilità” se non hai altre alternative.
È possibile accedere in via anticipata alle prestazioni?
Sì, è possibile accedere alla posizione individuale prima di raggiungere l’età della pensione. Oltre al riscatto sono previsti due casi possibili: la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) e l’anticipazione del capitale.
- Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA). Prima che maturi l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, puoi richiedere l’erogazione di una rendita integrativa temporanea anticipata (cosiddetta RITA) di tutto o parte del capitale accumulato, fino al conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
La RITA ha carattere generale e si applica a tutti i lavoratori (inclusi i dipendenti del pubblico impiego) che abbiano aderito a una forma di previdenza complementare a contribuzione definita. Puoi richiederla in questi due casi:
Caso 1 | Caso 2 |
• Hai cessato l’attività lavorativa • Ti mancano non più di 5 anni rispetto all’età per la pensione di vecchiaia • Hai versato contributi nella previdenza obbligatoria (la pensione garantita dallo Stato) per almeno 20 anni nel regime obbligatorio di appartenenza • Hai almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare. |
• Hai cessato l’attività lavorativa • Sei inoccupato da più di 24 mesi • Ti mancano non più di 10 anni rispetto all’età per la pensione di vecchiaia • Hai almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare. |
- Anticipazione del capitale. In alcune specifiche situazioni previste dalla Legge, puoi prelevare dalla tua posizione individuale una parte del tuo risparmio previdenziale. Puoi usufruire di questa opzione solo in determinati momenti e situazioni, come indicato in questa tabella riassuntiva.
Motivo | Spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni di salute (anche del coniuge o dei figli) | Ristrutturazione o acquisto prima casa (anche per i figli) | Altre esigenze |
Quanto | Fino al 75% | Fino al 75% | Fino al 30% |
Quando | In ogni momento | Dopo 8 anni di versamenti | Dopo 8 anni di versamenti |
La somma che prelevi come anticipazione riduce la tua posizione individuale e, quindi, ciò di cui potrai disporre al momento del pensionamento. È importante tenerlo a mente considerando la finalità di questa forma di investimento, che è pensata per ottenere una rendita integrativa quando andrai in pensione. Considera l’anticipo non come soluzione ma come “ultima possibilità” se non hai altre alternative.
Che cosa sono i contributi previdenziali e come versarli
I contributi previdenziali sono gli importi versati sulla tua posizione previdenziale individuale durante il periodo di accumulo e possono avere caratteristiche diverse a seconda della forma di previdenza integrativa che scegli.
Fondi pensione negoziali o chiusi (forme collettive)
Se aderisci a un fondo pensione chiuso istituito in base a un contratto/accordo collettivo di categoria o a un regolamento aziendale specifico dell’impresa dove lavori, sarà il datore di lavoro a versare per tuo conto il contributo previdenziale così composto:
- il tuo contributo, cioè l’importo previsto dall’accordo/contratto collettivo o regolamento aziendale e che ti verrà trattenuto dalla tua busta paga (puoi sempre versare un importo maggiore);
- il contributo dell’azienda, previsto dall’accordo/contratto collettivo o regolamento aziendale, se versi anche il tuo contributo;
- il TFR futuro, in tutto o in parte, in base a quanto previsto nell’accordo/contratto collettivo o nel regolamento aziendale.
Se sei un lavoratore dipendente del settore privato, puoi aderire al fondo chiuso previsto da accordi/contratti di categoria o regolamento aziendale comunicando la tua scelta entro 6 mesi dalla prima assunzione, attraverso i moduli che il datore di lavoro è tenuto a fornirti.
Ricorda che se non esprimi alcuna scelta in modo esplicito, il tuo TFR futuro confluirà nel fondo pensione (negoziale, aperto o preesistente) previsto dall’accordo collettivo (cosiddetto conferimento tacito). Se sono indicati più fondi, verrà versato al fondo pensione al quale è iscritto il maggior numero di dipendenti della tua azienda; se invece non c’è un fondo di riferimento, il tuo TFR confluirà nella forma pensionistica complementare individuata dalla normativa.
Se sei un lavoratore dipendente del settore pubblico in regime di TFR, puoi aderire al fondo chiuso con le stesse modalità dei lavoratori del settore privato.
Fondi pensione aperti (forme individuali o collettive)2
Puoi aderire a un fondo pensione aperto volontariamente, sia su base individuale, indipendentemente dal tipo di lavoro che svolgi e anche se sei disoccupato, oppure su base collettiva, in relazione al rapporto di lavoro.
Se l’adesione è su base individuale, puoi stabilire liberamente l’importo e la periodicità della contribuzione ed eventualmente decidere di versare anche solamente il TFR (Trattamento di Fine Rapporto), cioè quanto ti deve il tuo datore di lavoro quando si chiude il vostro rapporto lavorativo. Sono scelte che puoi modificare in ogni momento.
Se sei un lavoratore dipendente del settore privato, potresti usufruire anche di contratti e accordi collettivi che fissano la contribuzione a fondi pensioni aperti. In questo caso, è il datore di lavoro a versare direttamente sul fondo:
- Il contributo a tuo carico
- Il contributo a suo carico
- il TFR futuro, cioè il TFR maturato dal momento dell’adesione.
Puoi decidere di versare anche solo il tuo TFR. In questo caso, però, il datore di lavoro non è più obbligato a versare il suo contributo. Anche queste sono scelte che puoi modificare in ogni momento.
Piani individuali pensionistici (PIP)3
Puoi aderire a un PIP volontariamente, indipendentemente dal tipo di lavoro che svolgi e anche se sei disoccupato. Se lo desideri, puoi iscrivere i familiari che hai fiscalmente a carico, anche se tu non hai aderito al PIP. Una volta che hai aderito, contribuisci versando periodicamente una cifra, che rappresenta il tuo contributo previdenziale. Puoi scegliere l’importo e la periodicità dei versamenti e modificare la tua decisione, se lo desideri, in un momento successivo. Puoi utilizzare per i versamenti periodici nel PIP anche il TFR, ma solo se sei un lavoratore dipendente del settore privato. In ogni caso il tuo datore di lavoro non è obbligato a versare il suo contributo, anche se potrebbe decidere volontariamente di contribuire al tuo PIP.